Nuove regole sulla residenza fiscale in Italia

La Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate, emessa il 4 novembre 2024, fornisce istruzioni operative sugli aggiornamenti alla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e delle società, introdotti dal Decreto Legislativo 209/2023.

Principali Novità per le Persone Fisiche

1. Nuovi criteri di residenza fiscale:

  • Oltre ai criteri precedenti (domicilio e residenza ai sensi del Codice civile), viene introdotto un nuovo criterio basato sulla presenza fisica in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, 184 negli anni bisestili).
  • Il criterio dell’iscrizione anagrafica nella popolazione residente non costituisce più una presunzione assoluta, ma una presunzione relativa, ammettendo la possibilità di dimostrare il contrario.

2. Nuova definizione di domicilio:

  • Ora il domicilio viene inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona, privilegiando gli aspetti personali rispetto a quelli economici.

3. Effetti sul lavoro agile (smart working):

  • Un lavoratore in smart working dall’Italia che supera i 183 giorni di presenza potrebbe essere considerato residente in Italia, anche se mantiene legami con un altro Stato.

4. Presunzione legale di residenza per cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata:

  • Resta in vigore la presunzione di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani trasferiti in Stati a regime fiscale privilegiato, con possibilità di prova contraria.

5. Applicabilità delle nuove norme:

  • La nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

Principali Novità per le Società ed Enti

1. Nuovi criteri di residenza fiscale per le società:

  • Viene eliminato il criterio dell’oggetto principale.
  • Sono introdotti i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale come criteri per determinare la residenza fiscale.
  • Per “sede di direzione effettiva” si intende il luogo dove vengono prese le decisioni strategiche della società o dell’ente in modo continuativo e coordinato.
  • Per “gestione ordinaria in via principale” si intende il luogo in cui viene svolta l’attività gestionale corrente della società.

2. Residenza fiscale dei trust:

  • Viene introdotta una presunzione relativa di residenza in Italia per i trust con disponenti o beneficiari residenti in Italia, lasciando spazio alla prova contraria.

3. Impatto sulle convenzioni contro le doppie imposizioni:

  • La riforma deve essere coordinata con le Convenzioni fiscali internazionali, in particolare con le regole per risolvere i conflitti di doppia residenza (tie breaker rules dell’OCSE).

Conclusione

Le modifiche introdotte mirano ad aumentare la certezza giuridica e allineare il sistema fiscale italiano agli standard internazionali. L’introduzione della presenza fisica come criterio di residenza fiscale per le persone fisiche rappresenta un cambiamento che potrebbe aumentare i contenziosi in particolare per i cittadini sammarinesi che hanno legami personali e interessi economici in Italia. 

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