Disciplina delle attività economiche

Disciplina delle attività economiche: tutte le novità

Il Decreto Delegato 14 marzo 2024 n. 50 ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2024, la nuova disciplina delle attività economiche, determinando il riordino della previgente normativa in materia di licenze d’esercizio ed introducendo alcune significative novità.

Le disposizioni contenute nel suddetto Decreto Delegato riguardano tutte le tipologie di attività economiche (industriale, di servizio, artigianale, commerciale) e si applicano a tutti gli operatori economici.

1. Avvio dell’attività e rilascio dell’autorizzazione ad operare

Chiunque intenda svolgere attività economica a San Marino deve presentare apposita istanza all’Ufficio Attività Economiche (“UAE”) ed ottenere un’autorizzazione ad operare (in passato, definita “licenza d’esercizio”).

Il rilascio dell’autorizzazione ad operare determina il pagamento della tassa di rilascio e della tassa di rinnovo annuale:

Sfera - tabella

Le autorizzazioni ad operare si distinguono in base alla tipologia di attività esercitata:

  1. Industriale
  2. Di servizio
  3. Artigianale
  4. Commerciale al dettaglio
  5. Commerciale all’ingrosso

La presentazione dell’istanza stabilisce l’immediato rilascio dell’autorizzazione ad operare, salvo diversa indicazione dell’operatore economico.

2. Quali sono i requisiti oggettivi per ottenere il rilascio dell’autorizzazione ad operare?

  1. L’oggetto dell’attività, identificato dai codici Ateco, deve essere possibile, determinato e riferito all’effettiva attività che si intende svolgere;
  2. Avere la disponibilità, in forza di un titolo registrato, di una sede operativa (salvo attività esentate), dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l’attività da esercitare;
  3. Pagare la tassa di rilascio;
  4. Avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali (ad esempio, autorizzazione sanitaria o avvio alla produzione);
  5. Essere in possesso della preparazione ed esperienza professionale richieste per lo svolgimento di particolari attività (il soddisfacimento di tali requisiti deve sussistere in capo al titolare dell’autorizzazione, o di un dipendente o collaboratore);
  6. Eleggere il domicilio digitale, prima del rilascio dell’autorizzazione.

3. Sono previsti anche dei requisiti soggettivi?

Sì, e variano a seconda che il richiedente sia una persona fisica oppure una persona giuridica.

In caso di svolgimento dell’attività in forma individuale, la persona fisica deve:

  1. Essere residente a San Marino;
  2. Avere la capacità civile;
  3. Non essere soggetto inidoneo;
  4. Avere i requisiti richiesti dalle leggi speciali;
  5. Non essere occupato (ad eccezione del part-time imprenditoriale);
  6. Avere ottenuto il nulla osta del Congresso di Stato qualora richiesto.

In caso di svolgimento dell’attività in forma societaria, la persona giuridica deve:

  1. Essere iscritta nel Registro delle Società di San Marino;
  2. Non essere soggetto inidoneo;
  3. Avere i requisiti richiesti dalle leggi speciali;
  4. Avere ottenuto il nulla osta del Congresso di Stato qualora richiesto.

4. Obblighi di informazione

L’operatore economico ha l’obbligo di adottare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.

In caso di utilizzo di siti internet o altri strumenti informatici per lo svolgimento dell’attività, l’operatore è ivi obbligato a rendere disponibili le seguenti informazioni:

  • Denominazione;
  • Codice operatore economico;
  • Sede;
  • Recapiti (telefono ed email);
  • In caso di commercio all’ingrosso, indicazione che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori;
  • Indicazione chiara dei prezzi di vendita;
  • Luogo da cui sarà spedito il bene;
  • Condizioni generali di vendita.

L’operatore che intende svolgere l’attività con una o più denominazioni diverse, deve darne apposita comunicazione (salvo il caso del franchising).

5. Sede

Come anticipato in premessa, una delle novità più significative è la possibilità di insediamento di più operatori economici in una sede dotata di un unico certificato di conformità edilizia ed agibilità, purché ogni operatore economico disponga di almeno 10 mq e di ciò venga data evidenza in planimetria. Questa facoltà resta, tuttavia, preclusa per le attività sanitarie e produttive.

In sostituzione della sede operativa, è ammessa la domiciliazione presso studi professionali, ma solo nei seguenti casi:

  1. Operatore economico che svolge attività di supporto ai liberi professionisti, di cui quest’ultimo sia socio per almeno il 25%;
  2. Società tra professionisti;
  3. Attività immobiliare senza mediazione conto terzi;
  4. Holding;
  5. In caso di autorizzazione sospesa o quando la sede legale non coincide con la sede operativa.

Come indicato nel paragrafo relativo ai requisiti oggettivi, a livello generale, la sede operativa deve essere dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l’attività da esercitare, come determinato dalla legge e di seguito riepilogato:

  • servizi senza necessità di avvio alla produzione e commercio al dettaglio in modalità elettronica: C2, C3, C4, C5, C7, C8, C12, D2 e D5;
  • servizi a basso impatto produttivo (no rumori, polveri e odori molesti): C2, C3, C4, C7, C8, C12, D2 e D5;
  • sanità privata e veterinaria: C15, C16, C2, C3, C4, C7, C12, D2 e D5;
    produttive: D2 e C7;
  • “bar” e “ristorante”: C4;
  • “bar” e “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” da esercitarsi nel centro storico della capitale e nei centri storici: C2, C3 e C4;
  • commercio al dettaglio: C2, C3, C4 e con mezzi mobili o strutture semipermanenti presso i Centri Commerciali;
  • commercio all’ingrosso: C2, C3, C4, C5, C7, C12, D2 e D5;
  • ludiche e/o sportive: C7, C8, C9 e D2;
  • magazzino e deposito per conto terzi: D2, D5 e C7;
  • deposito: C7, C12, D2 e D5.

Tuttavia, si segnala che la normativa disciplina una serie di deroghe per cui resta indispensabile valutare il soddisfacimento del requisito relativo alla sede caso per caso.

Articolo a cura di Magnani Giulia

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