
Cessioni di bibite e bevande alcoliche verso l’Italia: nuove regole IVA per gli operatori sammarinesi
Con il Decreto Delegato n. 39 del 14 marzo 2025, la Repubblica di San Marino introduce una nuova disciplina riguardante la cessione verso l’Italia di bibite, acque minerali e bevande alcoliche da parte degli operatori economici sammarinesi. Il provvedimento stabilisce l’obbligo di addebito dell’IVA in specifici casi, andando a delineare con precisione le soglie quantitative e le modalità applicative per garantire una corretta gestione fiscale delle esportazioni.
Ambito di applicazione: chi è coinvolto
Il nuovo regime si applica agli operatori economici sammarinesi che effettuano cessioni di bevande a soggetti italiani muniti di partita IVA – inclusi enti non commerciali operanti in ambito istituzionale.
L’obbligo di addebito dell’IVA, secondo le modalità previste dall’art. 7, comma 1, del D.D. n.147/2021, scatta al superamento di specifiche soglie annue di fatturato, diversificate in base alla forza lavoro impiegata:
- € 500.000 con meno di due dipendenti a tempo pieno;
- € 2.000.000 con due-quattro dipendenti a tempo pieno;
- € 5.000.000 con almeno cinque dipendenti a tempo pieno;
- € 150.000 annui per singolo cliente italiano, indipendentemente dal numero di dipendenti.
Tali soglie si calcolano esclusivamente sulle tipologie di beni indicate (bibite, acque minerali, bevande alcoliche) e sull’esercizio in corso.
Visto di conformità obbligatorio: garanzia di correttezza
Conseguenze in caso di violazione
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta conseguenze significative: la revoca o il diniego del rimborso dell’imposta monofase sulle esportazioni. In presenza di indizi che facciano temere il mancato recupero del credito tributario, l’Ufficio Tributario può richiedere il sequestro conservativo di beni o strumenti finanziari dell’operatore economico inadempiente, misura soggetta a convalida da parte del Commissario della Legge.
Entrata in vigore e abrogazioni
Il decreto si applica alle operazioni del 2025 e abroga il precedente Decreto Delegato n.203/2024, fatti salvi gli atti già compiuti in conformità a quest’ultimo.
Articolo a cura di Giulia Magnani